Statuto
Ragione sociale o scopo
Art. 1. Nome e durata
Con la denominazione "Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del Cantone Ticino" si costituisce ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS, un'Associazione apolitica e aconfessionale che si occupa dell'attività e degli interessi nell'ambito della formazione professionale sociale e sanitaria.
La sua durata è illimitata.
Art. 2. Sede
La sede corrisponde al luogo dove vengono organizzate le attività dell'Associazione.
Art. 3. Scopo
L'Associazione:
- svolge attività di propaganda e informazione sulle formazioni sociali e sanitarie;
- assicura la collaborazione e la consulenza a tutte le aziende per la formazione professionale in ambito sociale e sanitario;
- collabora con gli uffici statali, in particolare con la Divisione della formazione professionale, gli uffici di orientamento e le scuole;
- promuove lo scambio di esperienze tra i partner della formazione professionale (datori di lavoro, apprendisti, docenti, periti, associazioni professionali)
- organizza, in collaborazione con i competenti servizi dello Stato, i corsi interaziendali per le formazioni di base di cui si occupa;
- promuove la formazione continua;
- collabora con organizzazioni che perseguono scopi similari;
- prende posizione in merito a proposte di legge, normative o regolamenti federali o cantonali concernenti la formazione.
Membri
Art. 4. Sono membri attivi con diritto di voto:
- tutte le aziende attive nel settore sociale e sanitario del Canton Ticino che di regola assicurano la formazione professionale. Le aziende sono tenute a indicare per iscritto all'Associazione il nome delle persone autorizzate a rappresentarle.
Art. 5. Sono membri sostenitori senza diritto di voto:
- persone interessate alla professione e alla formazione;
- scuole professionali;
- apprendisti del ramo;
- associazioni professionali;
- soci onorari;
- istituzioni fuori Cantone Ticino.
Art. 6. Quote
Art. 6.1 Quote sociali
I soci attivi devono versare annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea generale. I soci dimissionari o esclusi devono versare la quota sino alla fine dell’esercizio annuale.
Art. 6.2 Quote apprendisti fuori Cantone
Quota annuale per apprendisti il cui datore di lavoro risiede fuori Cantone, si applica una tariffa giornaliera secondo decisione Assembleare dopo approvazione del preventivo.
Art. 7. Adesione
La domanda di adesione deve essere presentata al Comitato nella forma scritta. Il Comitato accetta o respinge la richiesta; contro questa decisione è data facoltà di ricorso all'Assemblea generale.
Art. 8. Dimissioni
Le dimissioni devono essere inoltrate al Comitato per iscritto 30 giorni prima della fine dell'anno civile.
Art. 9. Esclusione
L'esclusione dall'Associazione può essere decisa dal Comitato per gravi motivi. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso all'Assemblea generale. Il mancato pagamento della quota annuale comporta l'esclusione dall'Associazione.
Art. 10. Uscita
La perdita della qualità di membro per dimissioni o esclusione non comporta alcun diritto sul patrimonio sociale.
Organizzazione
Art. 11. Gli organi dell'Associazione sono:
- Assemblea generale;
- Comitato con segretariato;
- Revisori
Gli organi b) e c) rimangono in carica per 4 anni. E' possibile una loro rielezione.
Art. 12. Assemblea generale
L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'Associazione.
Le competenze sono:
- la nomina e la revoca del Presidente, del Comitato e dei Revisori, che rimangono in carica 4 anni;
- l’approvazione del rapporto annuale del Comitato, dei conti preventivi e consuntivi e del rapporto di revisione;
- la definizione della quota sociale annuale e dei termini di pagamento, come pure di altri contributi finanziari straordinari;
- l’adozione e la modifica degli statuti e di regolamenti;
- l’adesione ad altre associazioni;
- lo scioglimento dell’Associazione ed utilizzo del patrimonio sociale;
- discutere e deliberare su proposte avanzate dal Comitato;
- fissare l’indennità per i membri del Comitato.
Art. 13. Assemblea ordinaria
L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno civile.
Art. 14. Assemblea straordinaria
L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata:
- su richiesta del Comitato;
- su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.
Art. 15. Convocazione e trattande
L'Assemblea generale è convocata dal Comitato 3 settimane prima della data stabilita di regola con avviso personale ai soci. La convocazione comprende l'ordine del giorno. Modifiche dell'ordine del giorno possono essere richieste per iscritto da ogni membro entro 2 settimane dall'Assemblea. Ulteriori modifiche dell'ordine del giorno possono essere richieste durante l'Assemblea generale la quale decide a maggioranza dei 2/3 dei votanti. La proposta di modifica degli statuti deve essere indicata nell'ordine del giorno con comunicazione del nuovo testo da approvare; è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 16. Votazioni ed elezioni
Ogni membro attivo ha diritto ad un voto. Votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano, salvo che non venga richiesto il voto segreto dalla maggioranza dei votanti. Tutte le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità decide il voto del/della presidente.
Art. 17. Gestione/verbale
Il/la presidente dirige l'Assemblea generale. In caso di impedimento, e quando l'Assemblea è chiamata a eleggere il/la presidente, è sostituito/a dal/la vice-presidente. I membri ricevono il verbale allegato alla convocazione per la prossima Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Comitato
Art. 18. Composizione
Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea generale; L'EOC (Ente Ospedaliero Cantonale), ACPT (Associazione Cliniche Private Ticinesi), ATCA (Associazione Ticinese Case Anziani), ADiCASI (Associazione dei Direttori delle Case per Anziani della Svizzera Italiana), ATIS (Associazione Ticinese degli Istituti Sociali), ATAN (Associazione Ticinese strutture per l'infanzia), SACD (Servizi d’Assistenza e Cura a Domicilio) hanno diritto ad almeno un membro. Il Comitato designa in modo autonomo il/la vice-presidente ed il/la segretario/a.
Art. 19. Competenze
Il Comitato:
- assicura la gestione corrente dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea generale con relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni prese dall'Assemblea generale;
- allestisce i conti di esercizio, i bilanci e il preventivo, che vengono sottoposti al vaglio dell’Assemblea;
- nomina il personale dell'Associazione;
- attribuisce il diritto di firma impegnativo per l'Associazione;
- l'adesione di nuovi membri dell'Associazione;
- costituisce commissioni e gruppi di lavoro;
- rappresenta l'Associazione verso l'esterno;
- supervisiona l'organizzazione dei corsi interaziendali e di formazione continua;
- decide l'esclusione di membri.
Art. 20. Decisione
Il Comitato decide validamente alla presenza della maggioranza dei membri. Il Presidente partecipa alle votazioni; in caso di parità il suo voto è determinante. Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell’accordo scritto ad una proposta, purché la discussione non sia richiesta da un membro. In tal caso, la decisione è adottata, se è accettata dalla maggioranza dei membri del Comitato. Anche di tali decisioni si farà menzione nel verbale. Per ogni riunione di Comitato viene allestito un verbale approvato nella riunione seguente.
Risorse e conti annuali
Art. 21. Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
- quote sociali dei membri;
- sovvenzioni;
- sponsorizzazioni;
- versamenti volontari;
- fatturazioni per prestazioni;
- altri ricavi.
Art. 22. Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni della società di fronte a terzi.
Art. 23. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci: rimane riservata la responsabilità personale delle persone che agiscono per la società giusta l’art. 55 cpv. 3 CC.
Art. 24. L’anno contabile corrisponde all’anno solare.
Art. 25. Revisori
L’Assemblea generale designa e revoca l’ufficio di revisione su proposta del Comitato.
Disposizioni finali
Art. 26. Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea generale straordinaria appositamente convocata e alla maggioranza dei 2/3 dei presenti con diritto di voto. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale passa ad istituzioni con uno scopo simile oppure in beneficenza ad enti assistenziali che beneficiano dell'esenzione fiscale. La liquidazione viene effettuata dal Comitato, salvo decisione diversa dell'Assemblea generale.
Art. 27. Entrata in vigore
Questi statuti sono stati rivisti e approvati dall'Assemblea ordinaria del 19 maggio 2017. Essi entrano in vigore con effetto immediato.
Giubiasco, 19 maggio 2017