Apprendisti Operatori sociosanitari (OSS)
Operatori socioassistenziali (OSA)
1. Regolamentazione del lavoro domenicale
> Durante il 1°, 2° e 3° anno d’apprendistato i fine settimana lavorativi ammontano ad un massimo di 12 per ogni anno di scuola. I fine settimana prima/durante/dopo le lezioni non potranno essere lavorativi.
2. Regolamentazione del lavoro notturno
> 1° anno d’apprendistato
Nessun lavoro notturno.
> 2° anno d’apprendistato
10 notti all’anno, al massimo 3 notti alla settimana.
> 3° anno d’apprendistato
20 notti all’anno, al massimo 3 notti alla settimana.
Prima e dopo i giorni dei corsi obbligatori l’apprendista non può svolgere il lavoro notturno.
3. Condizioni particolari per il lavoro notturno e domenicale:
> Fa stato la Legge federale sul lavoro ed in particolare gli articoli:
> Art. 17 cpv. 6 e 19 cpv 5 LL
Il datore di lavoro non può occupare l’apprendista nel lavoro notturno e domenicale senza il suo consenso. (Con l’accettazione e firma del contratto l’apprendista dà il proprio consenso al datore di lavoro per essere occupato nel lavoro notturno e domenicale secondo i punti 1 e 2 delle direttive FORMAS).
> Art. 21 OLL 1
L’apprendista non può essere impiegato per più di 6 giorni consecutivi.
> Art. 20 cpv. 2 LL, Art. 21 cpv 5 e 7 e Art. 56 cpv. 1 OLL
Il lavoro domenicale o il lavoro nei giorni festivi svolto fino a un massimo di
cinque ore deve essere compensato mediante congedo entro quattro
settimane. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato
con un riposo non inferiore a 36 ore consecutive durante un giorno lavorativo della settimana precedente o successiva. Esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
> Art. 19 cpv. 3 LL
Agli apprendisti eccezionalmente occupati nel lavoro domenicale fino a 6
domeniche nel corso di un anno civile deve essere accordato un supplemento salariale del 50%.
Le domeniche in cui sono eccezionalmente occupati gli apprendisti sono
quelle che eccedono le 12 domeniche annue.
(Per gli Istituti firmatari di un contratto collettivo di lavoro fa stato tale regolamento).
> Art. 17b cpv. 1 LL, art. 31 OLL 1
Apprendisti occupati per meno di 25 notti per anno civile hanno diritto ad un supplemento salariale del 25% per il lavoro prestato nell’intervallo notturno.
(Per gli Istituti firmatari di un contratto collettivo di lavoro fa stato tale regolamento).
> Art. 56 cpv. 1 OLL 1
Agli apprendisti deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive.
> Art. 31 cpv. 1 LL
La durata del lavoro giornaliero non può superare 9 ore e comprende l’eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro.
> Il lavoro notturno può essere svolto solo sotto la sorveglianza di un lavoratore qualificato.
4. Disposizioni generali
> Questi criteri sono da applicare a tutti gli apprendisti operatori sociosanitari OSS e socioassistenziali OSA indipendentemente dalla loro età in quanto tengono in considerazione le reali competenze acquisite dagli apprendisti nel corso della loro formazione.
5. Principi relativi all’indennità da trasferta e pasti durante i corsi interaziendali
FORMAS invia a tutti gli apprendisti dei Rail Check per l’acquisto di biglietti di trasporto
dal proprio domicilio alla sede dei Corsi interaziendali.
FORMAS organizza buoni pasto da consumare all’interno della mensa situata nello stabile.
6. Piano di formazione OSS e OSA
A partire dai corsi di formazione per OSS, iniziati dal 2009, in tutti gli istituti si utilizza la documentazione della nuova Ordinanza OSS, secondo il metodo CoRe.
A tutti gli apprendisti OSS del primo anno di formazione, verranno consegnati gratuitamente, nel corso del mese di settembre, i supporti didattici e il manuale per la formazione OSS.
Per gli apprendisti OSS che hanno iniziato la formazione prima del 2009 rimane in vigore la guida metodica e il piano di formazione precedente.
Per gli apprendisti OSA viene presa come riferimento la guida metodica e il piano di formazione in vigore.
Ogni direzione è tenuta ad utilizzare questi strumenti, indispensabili per favorire l’integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche e per il raggiungimento degli obiettivi di formazione degli apprendisti.
Le nuove Direttive FORMAS no. 1 sostituiscono quelle emanate il 18 marzo 2005.
Approvate dal Comitato FORMAS, Giubiasco, ottobre 2010
La Presidente Mimi Lepori Bonetti
Il Vice-Presidente Bruno Cariboni
Raccomandazioni FORMAS
Apprendisti Operatori sociosanitari (OSS)
e Operatori socioassistenziali (OSA)
1. Responsabilità apprendisti OSS - OSA
> Responsabilità apprendisti OSS
Per gli apprendisti OSS che hanno iniziato la formazione prima del 2009 vale il seguente principio:
L’Ordinanza[1] relativa alla formazione degli operatori sociosanitari (OSS) definisce che:
“ Le operatrici e gli operatori sociosanitari assistono, sostengono e curano, in modo autonomo e responsabile delle utenti e degli utenti nell’ambito delle attività della vita quotidiana. Essi operano in seno ad équipe interdisciplinari presso istituzioni del settore socio – sanitario e assicurano cure e prestazioni di qualità, prestazioni attinenti ai campi amministrativo, logistico e, su delega, medico tecnico”
Pertanto il comitato FORMAS, che ha analizzato la problematica relativa alla gestione delle competenze degli apprendisti OSS all’interno di un’équipe, ha definito i seguenti principi di base:
> La delega avviene basandosi sull’analisi della complessità della situazione di cura nella sua globalità e non in relazione ai singoli atti tecnici;
> In ogni turno l’infermiera/e diplomata/o è il punto di riferimento per l’OSS (in formazione o in possesso del certificato federale di capacità) per quanto concerne gli atti medico tecnici;
> Il piano di lavoro quotidiano definisce la ripartizione degli ospiti tra le diverse figure professionali presenti nei diversi turni, in funzione delle competenze professionali, relazionali, gestionali e della situazione di vita dell’ospite.
> Il piano di lavoro deve essere definito in forma scritta e deve essere regolarmente archiviato. Deve essere consultabile almeno per 10 anni.
Per gli apprendisti OSS che hanno iniziato la formazione dal 2009 con la nuova
Ordinanza, la delega è intesa come segue:
Capitolo E del Manuale per la formazione OSS
Pto 2 Quadro professionale
“L’operatrice sociosanitaria cura e assiste i clienti di istituti del settore sociosanitario, sia
nel settore stazionario che in quello ambulatoriale. In questi contesti essa esegue anche
compiti di natura medico-tecnica.”
…
“ Nel quadro delle competenze da lei acquisite, delle condizioni quadro legali e delle regolamentazioni aziendali l’operatrice sociosanitaria fornisce tali prestazioni in modo autonomo.”
Pto 3 Profilo delle competenze
….
“ Organizzazione del lavoro
Nell’ambito delle mansioni attribuitele l’operatrice sociosanitaria puo’ pianificare, organizzare, attuare, valutare e in situazioni impreviste porrà le priorità per quanto riguarda gli obiettivi, lo svolgimento e i mezzi a disposizione da impiegare.”
….
“L’operatrice sociosanitaria conosce le proprie competenze e opera all’interno di gruppi interdisciplinari. Essa è in grado di decidere quando è necessario ricorrere allo specialista responsabile.”
Aspetti ulteriori della delega vengono stabiliti all’interno di ogni istituto.
> Responsabilità apprendisti OSA
Per gli apprendisti OSA fa stato il profilo delle competenze definite dall’Ordinanza in
vigore.
Approvate dal Comitato FORMAS, Giubiasco, ottobre 2010
La Presidente Mimi Lepori Bonetti
Il Vice-Presidente Bruno Cariboni
[1] CROCE ROSSA SVIZZERA.Ordinanza in materia di formazione. Piano di formazione Operatrice/Operatore socio- sanitaria/o. Berna, 6 giugno 2002





